STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DI STRADA

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

Art.1 Denominazione, sede e durata

E’ costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: “ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DI STRADA APS”, da ora in avanti denominata “associazione”. L’associazione, che ha sede legale nel Comune di Empoli, frazione Ponte A Elsa, in via XXV aprile n.1. L’associazione ha durata illimitata.

Articolo 2: Scopo, principi e attività

L’Associazione non ha fini di lucro, è apartitica, aconfessionale e basata sui principi di democrazia e uguaglianza. Scopo preminente è contribuire alla valorizzazione delle arti e dei mestieri manuali, attraverso la promozione di iniziative di scambio e di incontro, promuovere e organizzare, negli ambiti disponibili, eventi, incontri didattici, stage, mostre, iniziative pubbliche e mercati tematici.

L’Associazione si fonda sui seguenti principi:

1. la valorizzazione e la promozione di metodi di fabbricazione manuale, la loro promozione come occasione socializzante e bene collettivo;

2. la condivisione dei saperi e la contaminazione di competenze e capacità;

3. la promozione di forme di sostenibilità, rivitalizzando le piccole filiere locali, dando vita agli scarti e favorendo l’economia circolare in forme sperimentali e innovative;

4. l’autoproduzione attraverso metodi produttivi non schiacciati dall’omologazione delle merci a basso costo;

5. la promozione di reti di condivisione tra realtà analoghe sul territorio nazionale ed estero;

Per il perseguimento dei propri fini statutari, l’Associazione potrà:

1. proporre l’uso di spazi espositivi fisici per i manufatti creati dai soci;

2. gestire una piattaforma sociale online dedicata ai soci ed alle loro attività;

3. organizzare e ospitare corsi, workshop, laboratori;

4. partecipare a progetti e bandi;

5. avviare collaborazioni con Associazioni che perseguono finalità simili;

6. produrre materiale informativo, istruzioni, tutorial;

Articolo 3: Organizzazione

Finalità e scopi dell’associazione vengono perseguiti attraverso due organismi: l’Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo.

Tutte le cariche nell’ambito degli organismi sono di servizio e non danno luogo ad alcun compenso di natura materiale o immateriale.

Articolo 4: Soci dell’Associazione e modalità di ammissione

L’iscrizione all’Associazione è libera. Possono far parte dell’Associazione tutti (persone fisiche e/o giuridiche, di nazionalità italiana e/o estera) coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall’Associazione per il raggiungimento delle stesse.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere domanda scritta al Consiglio Direttivo tramite modulo fornito dalla stessa associazione.

Il Consiglio Direttivo o il Presidente devono provvedere in ordine alla domanda di ammissione entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa. In assenza di un provvedimento entro il termine previsto, la domanda si intende accolta dal momento in cui il nominativo del richiedente è inserito nel libro soci. In caso di diniego il Consiglio Direttivo o il Presidente sono tenuti ad esplicitarne la motivazione. Il socio non ammesso ha diritto di presentare ricorso entro 30 gg dalla comunicazione di esclusione. Il ricorso sarà discusso alla prima assemblea utile.

Articolo 5: Diritti e doveri dei Soci

L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età i diritti di elettorato attivo, di elettorato passivo e di controllo all’interno dell’Associazione.

L’ammissione dei Soci presuppone la piena accettazione dello spirito e della lettera delle norme statutarie e degli eventuali regolamenti, nonché il regolare versamento della quota associativa. Essa comporta, inoltre, l’obbligo di attenersi alla disciplina associativa e di osservare le deliberazioni prese dagli organi dell’Associazione, i regolamenti e le modalità di fruizione delle iniziative organizzate dall’Associazione. Il comportamento del Socio deve essere animato da spirito di solidarietà sociale ed essere attuato con correttezza e rigore morale.

Articolo 6: Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio si perde per i seguenti motivi:

– per recesso volontario da comunicare per iscritto al Presidente o al Consiglio direttivo;

– per decadenza cioè per la violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo e comunicata tramite lettera raccomandata, fax o e-mail PEC all’interessato;

– nel caso di ritardo nel pagamento della quota associativa, pari o superiore a 3 mesi. La morosità verrà comunicata tramite lettera raccomandata, fax o e-mail PEC dal Consiglio Direttivo o dal Tesoriere una prima volta in maniera bonaria dopo un mese di ritardo; decorsi tutti e 3 i mesi il Presidente comunicherà tramite gli stessi mezzi la decadenza. In ogni caso per partecipare a qualsiasi attività il Socio dovrà essere in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno solare in corso senza eccezioni di sorta;

– esclusione in seguito a constatata violazione delle norme statutarie o delle deliberazioni degli organi dell’Associazione, a una condotta in contrasto con i principi che regolano la vita dell’Associazione o nel caso di comportamenti che possano recare danno, direttamente o indirettamente, all’immagine e all’attività dell’Associazione e/o dei suoi associati. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata tramite lettera raccomandata, fax o e-mail PEC;

– per morte o estinzione giuridica.

Articolo 7: Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

– l’Assemblea dei Soci;

– il Consiglio Direttivo.

Articolo 8: Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è l’organo sovrano dell’Associazione stessa.

L’Assemblea può essere convocata in qualsiasi momento il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei Soci. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea, con delega scritta, da un altro Socio. Un associato non può avere più di due deleghe a testa. Ogni Socio ha diritto ad un voto.

L’Assemblea può essere convocata sul sito ufficiale dell’Associazione o con lettera raccomandata, fax, e-mail/PEC, gruppo whatsapp o consegna diretta controfirmata, inoltrati almeno otto giorni prima della riunione. Nella comunicazione di convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all’ordine del giorno, il luogo, il giorno e l’ora della riunione ed eventualmente la seconda convocazione, che dovrà essere stabilita almeno ventiquattro ore dopo la prima.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua mancanza, è presieduta dal Vicepresidente del Consiglio Direttivo, oppure da qualsiasi altro aderente all’Associazione eletto dall’Assemblea.

L’Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. La presenza dei Soci è verificata tramite raccolta di firme e fogli di delega.

Non è ammesso il voto per corrispondenza, fax, mail…..

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L’Assemblea in seduta ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti tolti gli astenuti, in seduta straordinaria con il voto favorevole dei due terzi dei presenti, tolti gli astenuti.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno in seduta ordinaria per l’approvazione del rendiconto.

Essa inoltre, in seduta ordinaria:

– provvede alla nomina del Consiglio Direttivo;

– delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;

– approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;

– delibera su ogni altro argomento all’ordine del giorno che venisse proposto dal Consiglio o dai Soci previa comunicazione al Presidente.

L’Assemblea in seduta straordinaria:

– delibera sulle modifiche al presente Statuto;

– delibera sullo scioglimento e sulla liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario, o, in sua assenza, da un componente dell’Assemblea appositamente nominato da chi presiede l’Assemblea.

Articolo 9: Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di membri pari a 3 fino ad un massimo di 9 membri eletti dall’Assemblea dei Soci. Il numero dei componenti viene stabilito al momento dell’elezione dei membri stessi per ciascun mandato e comunque sempre in numero dispari. I consiglieri durano in carica per 4 anni e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni di uno o più consiglieri, il Consiglio si considera decaduto se risulta dimissionaria la metà dei componenti o e comunque se il numero dei consiglieri rimasti in carica è inferiore a 3. In questi casi, il Consiglio è tenuto a convocare l’Assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno due volte all’anno con avviso scritto inviato tramite lettera raccomandata, fax, e-mail/PEC, gruppo whatsapp o consegna diretta controfirmata contenente l’ordine del giorno, il luogo, il giorno e l’ora della riunione, da recapitarsi a tutti i Consiglieri a cura del Presidente, almeno cinque giorni prima della data di convocazione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni. Il Consiglio Direttivo può essere convocato, in via straordinaria, anche su richiesta scritta e motivata di almeno la metà dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione; in particolare, ad esso sono attribuite le seguenti funzioni:

– gestire l’Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall’Assemblea e, in particolare, compiere atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;

– predisporre i programmi annuali di attività dell’Associazione;

– nominare al suo interno il Presidente e il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;

– deliberare circa l’ammissione di nuovi Soci; tale compito può essere svolto anche dal Presidente o dal Vicepresidente con firma singola

– predisporre annualmente il rendiconto

– elaborare eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

– deliberare in merito ad eventuali rimborsi spese per i Soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua mancanza dal Vicepresidente, o in assenza dal Consigliere più anziano di età; è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice dei presenti, tolti gli astenuti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Segretario, se nominato, o, in sua assenza, un membro del Consiglio appositamente nominato, redige il verbale delle riunioni del Consiglio, sottoscritto dal Presidente.

Articolo 10: Presidente e Vicepresidente

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma della medesima. Inoltre egli:

– convoca le Assemblee dei Soci e le riunioni del Consiglio direttivo;

– presiede le Assemblee dei Soci e le adunanze del Consiglio direttivo;

– stipula convenzioni con altri enti o soggetti.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente,.

Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, ai quali comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente, in collaborazione con il Tesoriere, se nominato, cura la predisposizione del rendiconto da sottoporre per l’approvazione al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea, corredandoli di eventuali relazioni.

Articolo 11: Segretario e Tesoriere

Il Segretario, nominato dal Consiglio direttivo fra i suoi componenti, coadiuva il Presidente nello svolgimento della sua attività. Egli svolge le attività per il disbrigo della corrispondenza, per i rapporti con l’esterno e si occupa della tenuta dei verbali dell’Assemblea e del Consiglio e del Libro dei Soci.

Il Tesoriere è il responsabile della gestione finanziaria dell’Associazione; egli si occupa della contabilità, tiene i libri contabili e la cassa, redige il rendiconto, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

Le cariche di Segretario e Tesoriere sono cumulabili con quelle di Presidente e/o Vicepresidente.

Articolo 12: Rendiconto

L’esercizio sociale dell’Associazione inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto che deve essere sottoposto ad approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo.

Il rendiconto deve restare depositato nei dieci giorni che precedono l’Assemblea convocata per l’approvazione, presso una sede idonea alla consultazione da comunicare nella convocazione dell’Assemblea stessa o in alternativa su di uno spazio virtuale accessibile da tutti i Soci, a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla lettura di esso.

Articolo 13: Responsabilità patrimoniale

L’Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni stipulate.

L’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’Associazione stessa.

Articolo 14: Patrimonio ed entrate dell’Associazione

Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da: beni mobili e immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, erogazioni liberali o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, avanzi netti di gestione.

Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate:

– contributi degli associati e quote associative;

– introiti realizzati nello svolgimento delle proprie attività e di iniziative promozionali, raccolte fondi, mercatini ecc.;

– sovvenzioni, donazioni, eredità o lasciti di terzi o di associati;

– contributi di organismi internazionali, dello Stato, di enti locali, di Istituti di credito e di Enti in genere;

– ogni altra entrata che concorra a incrementare l’attivo sociale.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

E’ obbligatorio investire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali previste da Statuto.

Il Consiglio Direttivo stabilisce ogni anno le quote annuali di iscrizione all’Associazione. L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione.

I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivisibili di partecipazione trasmissibili a terzi, né per atto tra vivi, né per causa di morte.

Per quanto non specificamente disposto, si fa riferimento al codice civile ed alle leggi speciali in materia.

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